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| LA
SEPARAZIONE |
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La
prassi della separazione
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cosa cambia da gennaio 2006 (clicca qui) !!
Il
procedimento per la separazione dei coniugi è tutto disciplinato
dal codice di procedura entrato in vigore nel 1940, allorquando
l'istituto non aveva neanche lontanamente raggiunto la rilevanza attuale;
e neppure la riforma introdotta con la legge 26-11-1990
ha tenuto conto delle mutate condizioni sociali.
Attualmente, dopo il deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale dispone
la comparizione personale delle parti ed "ascolta" i coniugi,
prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di riconciliarli.
Se la conciliazione non riesce, adotta i provvedimenti urgenti che reputa
opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il G.I. e fissa
l'udienza per il proseguimento del giudizio.
I provvedimenti adottati dal Presidente "possono" essere revocati
o modificati dal G.I, al quale è assegnata la causa, se si verificano
mutamenti delle circostanze in base alle quali sono stati emessi, secondo
quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.708 cpc.
Ciò premesso, appare evidente l'estrema importanza che assumono i
provvedimenti "provvisori" adottati dal Presidente anche in relazione
allo sbarramento previsto dal richiamato art. 708 cpc che subordina le modifiche
al mutamento delle circostanze nonchè alla durata del giudizio.
L'udienza di comparizione si svolge in condizioni di estremo disagio, sia
per il gran numero di processi fissati nella stessa giornata - circa quindici
nello spazio di quattro ore - per una media di sedici minuti per ciascuno,
sia per la gran ressa di avvocati e parti in quanto le comparizioni sono
fissate tutte alla medesima ora.
Oltre a correttivi di carattere pratico, come la determinazione di un orario
per ciascun provvedimento, appare urgente apportare sostanziali modifiche
alla procedura per consentire al magistrato di adottare i provvedimenti
provvisori con una maggiore cognizione delle circostanze anche e soprattutto
nell'interesse dei figli minori.
Come nfatti ci si può rendere conto, nei sedici minuti il Presidente
di un qualsiasi Tribunale non è assolutamente in grado di poter comprendere
cosa sia meglio per un minore e in tale impossibilità adotta il criterio
consolidato che i minori devono essere affidati alla madre, con "diritto"
di visita al padre.
Diventa sempre più evidente che una coppia in fase di separazione
deve poter effettuare un percorso di assistenza affinchè si evidenzi
nello stesso la figura di entrambi i genitori per meglio supportare le decisioni
del Tribunale.
Preliminarmente è necessario creare una sezione specializzata che
tratti solo giudizi di separazione e che preveda la presenza di figure specializzate
fin dalla prima comparizione.
Attualmente, invece, per giungere, dopo i provvedimenti provvisori ed urgenti
adottati nella fase Presidenziale a quelli definitivi, possono passare degli
anni a scapito dei figli che nel frattempo crescono.
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