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LA SEPARAZIONE
 
 
 
 

La prassi della separazione

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Il procedimento per la separazione dei coniugi è tutto disciplinato dal codice di procedura entrato in vigore nel 1940, allorquando l'istituto non aveva neanche lontanamente raggiunto la rilevanza attuale; e neppure la riforma introdotta con la legge 26-11-1990 ha tenuto conto delle mutate condizioni sociali.

Attualmente, dopo il deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale dispone la comparizione personale delle parti ed "ascolta" i coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di riconciliarli.
Se la conciliazione non riesce, adotta i provvedimenti urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il G.I. e fissa l'udienza per il proseguimento del giudizio.

I provvedimenti adottati dal Presidente "possono" essere revocati o modificati dal G.I, al quale è assegnata la causa, se si verificano mutamenti delle circostanze in base alle quali sono stati emessi, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.708 cpc.

Ciò premesso, appare evidente l'estrema importanza che assumono i provvedimenti "provvisori" adottati dal Presidente anche in relazione allo sbarramento previsto dal richiamato art. 708 cpc che subordina le modifiche al mutamento delle circostanze nonchè alla durata del giudizio.

L'udienza di comparizione si svolge in condizioni di estremo disagio, sia per il gran numero di processi fissati nella stessa giornata - circa quindici nello spazio di quattro ore - per una media di sedici minuti per ciascuno, sia per la gran ressa di avvocati e parti in quanto le comparizioni sono fissate tutte alla medesima ora.

Oltre a correttivi di carattere pratico, come la determinazione di un orario per ciascun provvedimento, appare urgente apportare sostanziali modifiche alla procedura per consentire al magistrato di adottare i provvedimenti provvisori con una maggiore cognizione delle circostanze anche e soprattutto nell'interesse dei figli minori.

Come nfatti ci si può rendere conto, nei sedici minuti il Presidente di un qualsiasi Tribunale non è assolutamente in grado di poter comprendere cosa sia meglio per un minore e in tale impossibilità adotta il criterio consolidato che i minori devono essere affidati alla madre, con "diritto" di visita al padre.

Diventa sempre più evidente che una coppia in fase di separazione deve poter effettuare un percorso di assistenza affinchè si evidenzi nello stesso la figura di entrambi i genitori per meglio supportare le decisioni del Tribunale.

Preliminarmente è necessario creare una sezione specializzata che tratti solo giudizi di separazione e che preveda la presenza di figure specializzate fin dalla prima comparizione.

Attualmente, invece, per giungere, dopo i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati nella fase Presidenziale a quelli definitivi, possono passare degli anni a scapito dei figli che nel frattempo crescono.


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