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La
legge 53/2000 vale per tutte le lavoratrici dipendenti, nubili o coniugate;
riguarda il periodo che va dall'inizio della gravidanza fino al compimento
di un anno d'età del bambino.
La lavoratrice che attesti il suo stato di gravidanza con apposito certificato
ha diritto:
1.- alla tutela del posto di lavoro con relative mansioni per il periodo
compreso fra il concepimento ed il compimento del primo anno di vita.
2.- alla tutela fisica (astensione da compiti fisicamente onerosi o insalubri)
fino a sette mesi dall'espletamento del parto.
3.- alla astensione obbligatoria dal lavoro un mese prima e quattro mesi
dopo il parto o due mesi prima e tre mesi dopo (in caso di parto prematuro
i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto si cumulano
a quelli previsti dopo la nascita).
4.- alla astensione dal lavoro fin dall'inizio della gravidanza se questa
risultasse patologica
5.- alla astensione facoltativa dal lavoro per un periodo di sei mesi (anche
non continuativi) entro gli otto anni di vita del bambino-in alternativa
si tratta di un diritto richiedibile anche dal padre-.
6.- alla astensione dal lavoro durante le malattie, certificate dal medico,
del figlio entro i primi tre anni di età (diritto usufruibile anche
dal padre).
7.- alla astensione dal lavoro per un massimo di cinque giorni all'anno
per malattia, dai tre agli otto anni di vita del bambino (vale anche per
il padre).
8.- di godere di due riposi giornalieri di un'ora ciascuno (raddoppiati
per gravidanze gemellari) , cumulabili e retribuiti per tutta la durata
dell'allattamento.
9.- ad un unico riposo di un'ora se l'orario di lavoro è inferiore
alle sei ore giornaliere.
TRATTAMENTI ECONOMICI:
Le assenze per malattia del figlio sono retribuite sulla base dei singoli
contratti professionali.
Per l'astensione facoltativa si percepisce il 30% dello stipendio. Non si
ha diritto alla maturazione di ferie e mensilità aggiuntive. Si ha
diritto a tutti i contributi previdenziali, pensione, anzianità.
Per l'astensione obbligatoria si ha diritto anche alle mensilità
aggiuntive e alla maturazione ferie. La retribuzione è dell'80% dello
stipendio (100% nelle aziende pubbliche e in alcune private).
Nel caso di lavoratrici che abbiano adottato o ottenuto in affidamento pre adottivo un bambino di età non superiore a 6 anni, valgono le stesse regole.
La lavoratrice che si
dimette durante il periodo in cui ha diritto alla conservazione del posto,
riceve l'indennità prevista dalla legge.
Le lavoratrici domestiche e discontinue non hanno diritto al mantenimento
del posto di lavoro, ai period di riposo giornaliero, all'astensione facoltativa
dopo il parto ma hanno dirito ad assegni di maternità (di entità
variabile a seconda che godano o meno di contributi previdenziali).
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